Società trasparente

Città Studi si configura come una società partecipata ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e della Legge 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).

In tal senso, in qualità di società a partecipazione pubblica (dove “le Amministrazioni pubbliche detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo” ai sensi dell’art. 2359, co. 1 numeri l e 2 del Codice Civile) e in qualità di società partecipata con attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dall’Unione Europea è tenuta agli obblighi di trasparenza limitatamente alle attività di “pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dall’Unione Europea“.

Città Studi, come sopra esposto al fine di rispondere a quanto richiesto dal Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. e alla Legge 190/2012 in materia di corruzione e di trasparenza, ha provveduto a valutare la presenza di eventuali attività definite di “pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dall’Unione Europea”.

Dall’analisi effettuata non risultano presenti attività che si configurano come tali.

Nonostante quanto rilevato, a scopo precauzionale, Città Studi ha deciso di applicare parte degli aspetti relativi alla trasparenza relativamente ai corsi Obbligo Istruzione anche in attesa di ulteriori precisazioni a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 175/2016 sulle Società partecipate dagli Enti Pubblici (Riforma Madia).

Pertanto Città Studi ha provveduto a realizzare la presente apposita sezione denominata “Società Trasparente” nella quale pubblicare alcune informazioni richieste dalla normativa cogente in materia.

In particolare sono stati inseriti in forma sintetica, anche con l’utilizzo di dati aggregati, le informazioni relative a:

 

Bilancio

 

Bilancio 2016

Bilancio 2017

Bilancio 2018

Bilancio 2019

Bilancio 2020

Bilancio 2021

Bilancio 2022

Personale

Personale totale di Città Studi al 31/12/2016: n. 39
Personale totale di Città Studi al 31/12/2017: n. 41
Personale totale di Città Studi al 31/12/2018: n. 39
Personale totale di Città Studi al 31/12/2019: n. 38
Personale totale di Città Studi al 31/12/2020: n. 36
Personale totale di Città Studi al 31/12/2021: n. 36
Personale totale di Città Studi al 31/12/2021: n. 38
Personale totale di Città Studi al 31/12/2022: n. 38

Ccnl applicati : CCNL TERZIARIO e CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE

Collaborazioni e consulenze

Costo collaboratori/consulenti anno 2016: € 181.338,70
Costo collaboratori/consulenti anno 2017: € 174.055,79
Costo collaboratori/consulenti anno 2018: € 137.044,02
Costo collaboratori/consulenti anno 2019: € 112.276,36
Costo collaboratori/consulenti anno 2020: € 113.794,38
Costo collaboratori/consulenti anno 2021: € 147.272,52
Costo collaboratori/consulenti anno 2022: € 132.207,72

 

Accesso civico

Accesso civico: procedimento, contatti e modalità di esercizio
Nell’ambito della normativa “anticorruzione”, con riferimento agli enti pubblici, l’accesso civico è il diritto, di qualunque cittadino, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società abbia omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l’obbligo (Accesso Civico “Semplice”).

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, qualunque cittadino ha il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti della società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Accesso Civico “Generalizzato”).

La normativa è prevista dagli artt. 5 e 5 bis del Dlgs. 33/2013 così come modificato dal Dlgs. 97/2016.

L’Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Per quanto concerne gli enti partecipati da enti pubblici (senza partecipazione di controllo), quale è questo ente, si richiama quanto già esposto in materia di adempimenti sulla anticorruzione e trasparenza ricordando che gli stessi si riferiscono esclusivamente alle “attività di pubblico interesse” così come confermato da ultimo dalla Delibera ANAC 1134 dell’8.11.2017 (in precedenza v. Delibera ANAC 8/2015) *1.

Per quanto concerne l’ente si ribadisce pertanto, anche in via di cautela, che tali attività sono state individuate in quelle concernenti l’obbligo di istruzione.

Resta inteso quindi che così come chiarito dalla citata Delibera ANAC 1134/2017 (v. par. 3.3.4) anche l’accesso (semplice o generalizzato) concerne esclusivamente le predette attività di interesse pubblico.

La richiesta di Accesso Civico “Semplice” è gratuita, non deve essere motivata e può essere redatta in forma libera e deve essere indirizzata a Amministrazione utilizzando i seguenti canali:
• via posta elettronica all’indirizzo: amministrazione@cittastudi.org
• via PEC all’indirizzo amm.cittastudi@pec.ptbiellese.it
• via Fax: 015/8551190 All’attenzione di amministrazione
• via posta ordinaria/raccomandata all’attenzione di amministrazione all’indirizzo: CITTA’ STUDI SPA Corso G. Pella n. 10, 13900 Biella
consegnata a mano presso gli uffici dell’ente, all’attenzione di amministrazione.
L’ente, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro 30 giorni, a pubblicare il documento, l’informazione o il dato richiesto direttamente sul sito istituzionale e contemporaneamente ne comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo di collegamento ipertestuale. Se il documento risulta già pubblicato l’ente ne indica il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del Potere Sostitutivo, individuato nel Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, inviando la relativa comunicazione, senza vicoli di forma, secondo le seguenti modalità alternative:
• via posta elettronica all’indirizzo: direzione@cittastudi.org
• via PEC all’indirizzo amm.cittastudi@pec.ptbiellese.it
• via posta ordinaria/raccomandata all’attenzione del Presidente all’indirizzo: CITTA’ STUDI SPA Corso G. Pella n. 2, 13900 Biella
• consegnata a mano presso gli uffici dell’ente, all’attenzione del Presidente
Tale soggetto, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto entro 15 giorni e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di Accesso Civico “Generalizzato” a dati e/o documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, va redatta senza vincoli di forma ed inviata ai seguenti indirizzi e secondo le seguenti modalità alternative:
• via posta elettronica all’indirizzo amministrazione@cittastudi.org;
• via PEC all’indirizzo amm.cittastudi@pec.ptbiellese.it
• via Fax 015/8551190. all’attenzione di amministrazione;
• via posta ordinaria/raccomandata all’attenzione di amministrazione all’indirizzo: CITTA’ STUDI SPA Corso G. Pella n. 10, 13900 Biella
• consegnata a mano presso gli uffici dell’ente, all’attenzione di amministrazione.
Il Presidente dell’ente deciderà con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso la richiesta coinvolga controinteressati o si renda necessario sentire il Garante per la privacy, i tempi prima indicati si intendono prolungati per i periodi necessari per interloquire con tali soggetti.

Nel caso la richiesta di accesso coinvolga controinteressati copia della stessa verrà loro inviata affinché possano presentare eventuali osservazioni. Il termine entro cui tali osservazioni potranno essere comunicate sarà almeno di giorni 15 dal ricevimento della richiesta. La scadenza per la decisione sull’accesso verrà di conseguenza differito del medesimo termine.

Nel caso di diniego totale o parziale (motivato ai sensi dell’art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013 oppure in caso di mancata risposta, entro 30 giorni o entro il diverso termine a seguito di differimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Consiglio di Amministrazione (via mail al seguente indirizzo direzione@cittastudi.org o con le modalità sopra indicate all’attenzione del CdA) che deciderà con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Nel caso il richiedente abbia ricevuto diniego totale o parziale a fronte del riesame presentato, oppure in caso di mancato riscontro nei termini previsti, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Accesso civico: procedimento, contatti e modalità di esercizio
Nell’ambito della normativa “anticorruzione”, con riferimento agli enti pubblici, l’accesso civico è il diritto, di qualunque cittadino, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società abbia omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l’obbligo (Accesso Civico “Semplice”).

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, qualunque cittadino ha il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti della società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Accesso Civico “Generalizzato”).

La normativa è prevista dagli artt. 5 e 5 bis del Dlgs. 33/2013 così come modificato dal Dlgs. 97/2016.

L’Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Per quanto concerne gli enti partecipati da enti pubblici (senza partecipazione di controllo), quale è questo ente, si richiama quanto già esposto in materia di adempimenti sulla anticorruzione e trasparenza ricordando che gli stessi si riferiscono esclusivamente alle “attività di pubblico interesse” così come confermato da ultimo dalla Delibera ANAC 1134 dell’8.11.2017 (in precedenza v. Delibera ANAC 8/2015) 1.

Per quanto concerne l’ente si ribadisce pertanto, anche in via di cautela, che tali attività sono state individuate in quelle concernenti l’obbligo di istruzione.

Resta inteso quindi che così come chiarito dalla citata Delibera ANAC 1134/2017 (v. par. 3.3.4) anche l’accesso (semplice o generalizzato) concerne esclusivamente le predette attività di interesse pubblico.

La richiesta di Accesso Civico “Semplice” è gratuita, non deve essere motivata e può essere redatta in forma libera e deve essere indirizzata a Amministrazione utilizzando i seguenti canali:
• via posta elettronica all’indirizzo: amministrazione@cittastudi.org
• via PEC all’indirizzo amm.cittastudi@pec.ptbiellese.it
• via Fax: 015/8551190 All’attenzione di amministrazione
• via posta ordinaria/raccomandata all’attenzione di amministrazione all’indirizzo: CITTA’ STUDI SPA Corso G. Pella n. 10, 13900 Biella
consegnata a mano presso gli uffici dell’ente, all’attenzione di amministrazione.
L’ente, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro 30 giorni, a pubblicare il documento, l’informazione o il dato richiesto direttamente sul sito istituzionale e contemporaneamente ne comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo di collegamento ipertestuale. Se il documento risulta già pubblicato l’ente ne indica il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del Potere Sostitutivo, individuato nel Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, inviando la relativa comunicazione, senza vicoli di forma, secondo le seguenti modalità alternative:
• via posta elettronica all’indirizzo: direzione@cittastudi.org
• via PEC all’indirizzo amm.cittastudi@pec.ptbiellese.it
• via posta ordinaria/raccomandata all’attenzione del Presidente all’indirizzo: CITTA’ STUDI SPA Corso G. Pella n. 2, 13900 Biella
• consegnata a mano presso gli uffici dell’ente, all’attenzione del Presidente
Tale soggetto, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto entro 15 giorni e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di Accesso Civico “Generalizzato” a dati e/o documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, va redatta senza vincoli di forma ed inviata ai seguenti indirizzi e secondo le seguenti modalità alternative:
• via posta elettronica all’indirizzo amministrazione@cittastudi.org;
• via PEC all’indirizzo amm.cittastudi@pec.ptbiellese.it
• via Fax 015/8551190. all’attenzione di amministrazione;
• via posta ordinaria/raccomandata all’attenzione di amministrazione all’indirizzo: CITTA’ STUDI SPA Corso G. Pella n. 10, 13900 Biella
• consegnata a mano presso gli uffici dell’ente, all’attenzione di amministrazione.
Il Presidente dell’ente deciderà con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso la richiesta coinvolga controinteressati o si renda necessario sentire il Garante per la privacy, i tempi prima indicati si intendono prolungati per i periodi necessari per interloquire con tali soggetti.

Nel caso la richiesta di accesso coinvolga controinteressati copia della stessa verrà loro inviata affinché possano presentare eventuali osservazioni. Il termine entro cui tali osservazioni potranno essere comunicate sarà almeno di giorni 15 dal ricevimento della richiesta. La scadenza per la decisione sull’accesso verrà di conseguenza differito del medesimo termine.

Nel caso di diniego totale o parziale (motivato ai sensi dell’art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013 oppure in caso di mancata risposta, entro 30 giorni o entro il diverso termine a seguito di differimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Consiglio di Amministrazione (via mail al seguente indirizzo direzione@cittastudi.org o con le modalità sopra indicate all’attenzione del CdA) che deciderà con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Nel caso il richiedente abbia ricevuto diniego totale o parziale a fronte del riesame presentato, oppure in caso di mancato riscontro nei termini previsti, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

*1 Delibera ANAC 1134/2017
3.3.4. L’accesso generalizzato
Il diritto di accesso generalizzato si esercita nei confronti di attività di pubblico interesse, con riferimento a atti e documenti che non siano già pubblicati sul sito della società in virtù delle disposizioni di cui ai punti precedenti.
È escluso sia per i dati e i documenti relativi alle attività non di pubblico interesse svolte sia per quelli inerenti all’organizzazione.
Ne discende, poi, che le società solo partecipate dovranno predisporre adeguate soluzioni organizzative per ricevere e rispondere alle richieste di accesso generalizzato.
Resta ferma la possibilità da parte delle società di prevedere livelli di trasparenza maggiori, auspicabili anche per garantire il massimo livello di accountability della governace in presenza della partecipazione pubblica, anche se non maggioritaria, al capitale sociale.