

La legislazione adottata nell'ambito del c.d. "pacchetto sul brevetto unitario" è costituita da tre elementi: un regolamento che istituisce una tutela brevettuale unitaria; un regolamento che stabilisce un regime linguistico applicabile al brevetto unitario; un accordo internazionale concluso fra gli Stati membri al fine di stabilire un Tribunale unificato dei brevetti.
I due regolamenti sono volti a costituire una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e a stabilirne il regime linguistico. Tali regolamenti, già entrati in vigore, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti, se successiva.
Alla cooperazione rafforzata non partecipano Italia e Spagna, che hanno introdotto un ricorso presso la Corte di Giustizia dell'Ue per annullare la decisione con cui tale cooperazione è stata avviata.
Il brevetto unitario europeo conferisce al titolare un diritto di protezione uniforme in tutti i territori dei 25 Stati membri partecipanti.
Documenti di riferimento:
Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.
Per maggiori informazioni:
Sito web della Commissione europea
Fonte
Comunicato stampa della Commissione europea,: Patent reform package - Frequently Asked Questions, MEMO/12/970, Bruxelles, 11 dicembre 2012
La Commissione europea ha adottato il 31 luglio scorso una proposta di direttiva per l'introduzione di un meccanismo di reazione rapida il cui scopo è consentire agli Stati membri di reagire prontamente, grazie a misure d'urgenza, ai casi di grave frode all'IVA. Tale meccanismo dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di ottenere, entro un mese dalla presentazione della domanda, una deroga alla normativa europea vigente attraverso l'applicazione di un regime di autoliquidazione dell'IVA. In forza di tale meccanismo, il beneficiario dei beni e servizi è debitore dell'IVA al posto del fornitore. Obiettivo generale di tale meccanismo è quello di ridurre i casi di frodi complesse, come quelli che coinvolgono più paesi e più società, nonché ridurre le perdite finanziarie degli Stati membri che possono risultare dalla durata della procedura normale.
Documenti di riferimento
Progetto di Direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE relative al sistema comune di IVA per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA, COM(2012) 428, Bruxelles, 31 luglio 2012
Fonte
Agence Europe, Bulletin Quotidien del 1° agosto 2012
L'esenzione dall'IVA può essere rifiutata al venditore al momento della spedizione verso un altro Stato membro qualora egli non abbia fornito la prova della natura intracomunitaria della transazione, oppure se egli sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l'operazione in questione era, da parte dell'acquirente, implicata in una frode e non ha adottato ogni possibile ragionevole misura per non prendervi parte. Tuttavia, se l'interessato ha presentato tali prove o ha agito in buona fede, l'esenzione non gli può essere negata per il solo fatto che l'acquirente non ha provveduto a trasportare la merce al di fuori dello Stato membro di spedizione.
Così si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 6 settembre 2012 nella causa C-273/11 riguardante l'interpretazione, in via pregiudiziale, della direttiva 2006/112/CE sull'IVA.
Documento di riferimento:
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága, causa C-273/11
Fonte:
Agence Europe, Bulletin Quotidien n. 10684, 8 settembre 2012
Il 6 settembre scorso la Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi in via pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha indicato che il consumatore ha la possibilità di citare in giudizio un commerciante straniero dinanzi ai tribunali del suo paese di residenza anche se il contratto oggetto della controversia non è stato concluso a distanza, ovvero anche nel caso in cui il consumatore si sia recato nello Stato membro del commerciante per sottoscrivere il contratto.
Documenti di riferimento:
Regolamento 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012, Daniela Mühlleitner contro Ahmad Yusufi e Wadat Yusufi, causa 190/11
Fonte:
Agence Europe, Bulletin Quotidien n. 10685, 11 settembre 2012
La Corte di giustizia i motivi in base ai quali la ricorrente proponeva appello contro una precedente pronuncia del giudice comunitario, ritenendoli infondati. Di conseguenza, permane il rifiuto di registrare, per la sola classe 24 della Classificazione internazionale di merci e servizi ai fini della registrazione dei marchi ("Tessili"), il marchio U.S. POLO ASSN. Come invece richiesto dalla U.S. Polo Association. L'opposizione ala registrazione era provenuta da Textiles CMG, detentrice del marchio spagnolo e del marchio comunitario "POLO-POLO". Le istanze europee competenti hanno ritenuto che possa esserci un rischio di confusione fonetica e concettuale tra i due marchi.
Documento di riferimento:
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2012, United States Polo Association contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Causa C-327/11 P (in inglese)
Nella sessione di luglio il Parlamento europeo ha deciso di posticipare il proprio voto in prima lettura sulle proposta legislativa in materia di tutela brevettale unitaria. Si tratta di un pacchetto di misure con cui dare attuazione alla cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri (Italia e Spagna rifiutano di aderirvi), dopo trent'anni di negoziati (v. questo Bollettino in questa pagina, n. 4/11 e n. 4/10). Lo scorso giugno il Consiglio europeo aveva trovato un compromesso sull'ultimo punto problematico, ovvero le sedi del nuovo tribunale dei brevetti europeo e dell'UE (Parigi) e delle sue suddivisioni (Londra e Monaco), ma aveva anche introdotto la proposta del tutto nuova di cancellare dal regolamento gli articoli da 6 a 8 che regolano il diritto di impedire l'utilizzazione diretta o indiretta dell'invenzione e dei limiti degli effetti del brevetto europeo con effetto unitario. Il Parlamento europeo ritiene che n questo modo si svuoti la legislazione dell'Unione del suo contenuto e si limiti il potere di controllo della Corte di Giustizia dell'Ue. LE discussioni saranno riprese a settembre.
Documenti di riferimento:
Consiglio europeo del 28-29 giugno, Conclusioni della Presidenza, EUCO 76/12, 29 giugno 2012
Commissione europea, Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM (2011)215
Fonte:
Comunicato stampa del Parlamento europeo, EU Unitary Patent: Council move would infringe EU law, says EP rapporteur, 10 luglio 2012
Documento di riferimento:
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 giugno 2012, Coats Holdings Ltd contro Commissione europea, Causa T-439/07
Secondo la Corte di Giustizia dell'Ue, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Ciò va valutato complessivamente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione.
La Corte ritiene da un lato che i marchi in questione non siano simili, dunque confondibili, sul piano visivo, sebbene entrambi contengano rappresentazioni stilizzate di un elefante visto di profilo. Tuttavia, dall'altro lato, poiché entrambi i marchi vengono percepiti come facenti rinvio alla nozione di "elefante", la Corte conclude che, data la prossimità tra la nozione di "elefante" e quella di "elefanti", sussiste una somiglianza concettuale.
La Corte infine applica un test allentato per determinare se un ricorrente abbia espressamente rivendicato un carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori in seguito al loro uso intensivo, dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
Documento di riferimento:
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 febbraio 2012, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Causa T-424/10.
La pronuncia del giudice dell'Ue concerne gli elementi della nozione di rischio di confusione, che con cui l'UAMI ha motivato il proprio rifiuto di registrare il marchio complesso"Bloomclothes". Tale registrazione era stata richiesta dalle società spagnole Bloom Clothes, SL et La Sonrisa de Carmen, SL, nei confronti un marchio complesso, composto da un elemento verbale e un elemento figurativo. Ad essa si era opposto il signor Heldmann, detentore del marchio verbale anteriore "BLOOM" registrato sul mercato nazionale tedesco. I due marchi si sovrappongno in ordine ai prodotti merceologici e ai servizi coperti (abbigliamento, calzature e cappelleria, e servizi di vendita correlati), mentre in primo si estenderebbe anche ai prodotti del cuoio.
La Corte sostiene che, in assenza del supporto di elementi di fatto e di prova, non si può presumere che il pubblico pertinente per i prodotti e i servizi nel settore tessile presenti un livello di attenzione per il marchio più elevato rispetto al consumatore medio rispetto all'attenzione dedicata ad altri settori.
L'elemento figurativo, un fungo disegnato in maniera approssimativa, è suscettibile d'essere percepito come decorativo piuttosto che come l'indicazione dell'origine commerciale del prodotto. Infatti, nonostante le grosse dimensioni, esso non risulta facilmente ed immediatamente identificabile con un'immagine precisa e pertanto non è in grado di influire in modo considerevole sull'impressione globale prodotta sul pubblico pertinente. Inoltre, il maggiore impatto dell'elemento verbale può essere presunto dalla collocazione dell'elemento figurativo al di sotto di questo, in posizione meno visibile nonostante la dimensione più grande. Tali caratteristiche intrinseche del marchio in questione non avvalorano la concessione che nel settore tessile, rispetto alla regola di principio, l'elemento figurativo possa avere un ruolo tanto importante quanto il segno verbale.
Infine, il termine "bloom", oltre ad essere nella più forte posizione iniziale, possiede un carattere distintivo normale, mentre il termine "clothes" è debole, dal momento che il pubblico non considererà tale elemento descrittivo come l'elemento predominante di una marchio complesso nel settore tessile. Gli elementi dominanti di entrambi i marchi ("bloom") presentano dunque similarità visiva e identità fonetica.
Documento di riferimento:
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 ottobre 2011, La Sonrisa de Carmen, SL e Bloom Clothes, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Marchio comunitario - Opposizione, Causa T-118/09 (in francese)
Il Consiglio ha raggiunto un accordo su un orientamento generale per l'attuazione di una cooperazione rafforzata che istituisce una tutela brevettuale unitaria, che sarà valida nell'insieme dei territori dei 25 Stati membri partecipanti.
La prima proposta stabilisce come i titolari di brevetto possono ottenere brevetti europei con effetto
unitario che assicurino una protezione uniforme per la loro invenzione, mentre la seconda proposta contiene il regime di traduzione applicabile (v. questo Bollettino, n. 3/11).
La cooperazione rafforzata è comunque aperta ai Paesi non partecipanti; anche le imprese degli Stati membri non partecipanti potranno accedere al brevetto unitario sul territorio degli Stati membri partecipanti.
Permane l'opposizione di Italia e Spagna, che hanno introdotto un ricorso presso la Corte di Giustizia dell'Ue per annullare la decisione di avviare la cooperazione rafforzata.
Documenti di riferimento:
Comunicato stampa del Consiglio dell'Unione europea, Riunione straordinaria del Consiglio Competitività del 27 giugno 2011.
Fonte:
Agence europe, UE/BREVET: La voie est libre pour la poursuite des travaux, in Bulletin quotidien Europe n° 10406, 28 giugno 2011, p. 7
Agence europe, UE/BREVET: Espagne et Italie déposent un recours devant le Tribunal de l'UE, in Bulletin quotidien Europe n° 10389, 31 maggio 2011, p. 8
Il regime comunitario dei marchi prevede che la protezione di un marchio comunitario dalla contraffazione sia assicurata da tribunali competenti designati da ciascuno Stato membro. Questi tribunali applicano le disposizioni contenute nel regolamento sul marchio comunitario, e quando accertano l'esistenza di atti di contraffazione, emettono un'ordinanza che vieta la prosecuzione dell'utilizzo del marchio contraffatto e che dispone misure atte a garantire l'osservanza di tale divieto (ad es., una sanzione pecuniaria da pagare se non si rispetta il divieto). Con questa sentenza, la Corte precisa che la competenza territoriale del tribunale dei marchi comunitario si estende a tutto il territorio dell'Ue e che il divieto di atti di contraffazione, nonché le misure coercitive disposte dal tribunale dei marchi comunitari, producono effetti nel territorio degli Stati membri diversi da quello di appartenenza del tribunale adito.
Documento di riferimento:
Sentenza della Corte (grande sezione) del 12 aprile 2011, DHL Express France SAS contro Chronopost SA, Causa C-235/09.
Fonte:
Corte di Giustizia dell'Unione europea, Comunicato stampa n. 35/2011, 12 aprile 2011
Il regime comunitario dei marchi prevede che la protezione di un marchio comunitario dalla contraffazione sia assicurata da tribunali competenti designati da ciascuno Stato membro. Questi tribunali applicano le disposizioni contenute nel regolamento sul marchio comunitario, e quando accertano l'esistenza di atti di contraffazione, emettono un'ordinanza che vieta la prosecuzione dell'utilizzo del marchio contraffatto e che dispone misure atte a garantire l'osservanza di tale divieto (ad es., una sanzione pecuniaria da pagare se non si rispetta il divieto). Con questa sentenza, la Corte precisa che la competenza territoriale del tribunale dei marchi comunitario si estende a tutto il territorio dell'Ue e che il divieto di atti di contraffazione, nonché le misure coercitive disposte dal tribunale dei marchi comunitari, producono effetti nel territorio degli Stati membri diversi da quello di appartenenza del tribunale adito.
Documento di riferimento:
Sentenza della Corte (grande sezione) del 12 aprile 2011, DHL Express France SAS contro Chronopost SA, Causa C-235/09.
Fonte:
Corte di Giustizia dell'Unione europea, Comunicato stampa n. 35/2011, 12 aprile 2011
25 Stati membri, con l'auto-esclusione di Italia e Spagna, partecipano ad una cooperazione rafforzata volta a istituire un sistema di tutela brevettale unitaria insieme alle istituzioni dell'Ue. Questa cooperazione è stata autorizzata dal Consiglio nel marzo scorso.
Ad aprile, la Commissione ha dunque pubblicato due proposte, una che stabilisce i termini e le condizioni per ottenere la protezione unitaria del brevetto ed i suoi effetti giuridici, l'altra che riguarda il regime di traduzione applicabile, sul quale proprio Italia e Spagna avevano manifestato le loro perplessità. Questi due Paesi possono aderire in ogni momento alla cooperazione rafforzata.
La Commissione propone che i titolari di brevetti europei possano chiedere la protezione unitaria del brevetto per il territorio dei 25 Stati membri presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Il brevetto garantirà lo stesso livello di tutela per le loro invenzioni in tutti i 25 Paesi. Le domande di brevetto possono essere presentate in qualsiasi lingua ma l'Ufficio continuerà ad esaminarle in inglese, francese o tedesco (per i candidati residenti nell'UE è previsto il rimborso del costo della traduzione). Per un periodo transitorio non superiore a 12 anni, i brevetti europei con effetto unitario che sono stati rilasciati in francese o in tedesco dovranno essere tradotti in inglese e viceversa.
Le proposte dovranno essere esaminate e adottate da Parlamento e Consiglio.
Documenti di riferimento:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettale unitaria, COM (2011) 215
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile, COM (2011) 216
Sintesi della valutazione d'impatto, SEC (2011) 483
Decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in GU L 76 del 22.3.2011, pagg. 53-55
Per maggiori spiegazioni dello stato attuale di tutela dei brevetti e del proposto sistema unitario, v. Commissione europea, La Commissione propone un sistema di tutela brevettuale unitaria in 25 Stati membri - domande frequenti, MEMO/11/240, 13 aprile 2011
Fonte:
Comunicato stampa della Commissione europea, La Commissione propone la protezione unitaria del brevetto per incoraggiare la ricerca e l'innovazione, IP/11/470, Bruxelles, 13 aprile 2011
In questa sentenza, il Tribunale evidenzia le peculiarità dell'uso del marchio nel settore dell'abbigliamento. Per determinare un rischio di confusione tra un marchio proposto e un marchio anteriore, infatti, occorre verificare se il pubblico stabilirà un nesso tra di essi, considerando la natura dei prodotti e il loro modo di commercializzazione, gli usi in materia di etichettatura di prodotti di abbigliamento e, infine, le aspettative e le abitudini del pubblico interessato. Innanzitutto, secondo il Tribunale, nel settore dell'abbigliamento "è frequente che il medesimo marchio presenti diverse configurazioni a seconda del tipo di prodotti che esso contraddistingue. In tale settore è infatti usuale che la stessa impresa di abbigliamento utilizzi marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con questo un elemento dominante comune, per distinguere le sue differenti linee di prodotti in materia di articoli di abbigliamento" (punto 45 della sentenza). In particolare, il pubblico "è abituato a che lo stesso produttore commercializzi varie linee di prodotti contenenti il nome del creatore e/o della casa di abbigliamento interessata, seguito dal nome della linea in funzione delle sue caratteristiche" (punto 47), ovvero, in altri termini, "è normale che un «marchio della casa» modifichi il proprio marchio aggiungendogli un elemento che caratterizza una linea secondaria" (punto 46).
I fatti all'origine della controversia riguardano la presentazione presso l'UAMI nel 2004, da parte della Annco, Inc. di una domanda di registrazione di marchio comunitario "Ann Taylor Loft" per prodotti di abbigliamento e accessori. Alla registrazione si oppone la Freche et fils associés, la casa francese proprietaria del marchio "Loft", registrato in Francia con effetto dal 2001 per prodotti identici. L'esame viene dunque limitato al territorio francese ed il pubblico di riferimento è individuato nel consumatore medio francese di articoli di pelletteria e di abbigliamento.
Secondo il Tribunale, la somiglianza globale tra due segni quali "Ann Taylor Loft" e "Loft" è debole. In primo luogo, tali marchi sono scarsamente simili sotto il profilo fonetico e visivo, in quanto tra loro esiste un'uguaglianza parziale. Riguardo alla somiglianza concettuale, elemento dominante del segno "Ann Taylor Loft", rispetto al pubblico interessato, è da considerarsi "ann taylor", non "loft". Infatti, una parola proveniente da una lingua straniera ma introdotta nella lingua nazionale e divenuta una parola nazionale a tutti gli effetti per indicare un tipo di alloggio ("loft") non può essere considerata un richiamo a un cognome straniero e dunque, nel caso di specie, non può portare alla confusione con un segno denominativo composto da un nome e da un cognome come "Ann Taylor Loft". Piuttosto, secondo il Tribunale, in relazione al pubblico nazionale del marchio anteriore l'elemento "ann taylor" attira molto di più l'attenzione e dunque è manifestamente molto più distintivo della parola «loft», per il fatto che quest'ultima possiede un significato chiaro e preciso, mentre il primo si riferisce a un nome e a un cognome stranieri. Invece, non si può sostenere che una parte del segno ("ann taylor") sia dominante nell'impressione complessiva in quanto godrebbe di notorietà presso il pubblico interessato, solamente sulla base di elementi di prova riferiti ad un Paese terzo e dell'esistenza di un sito internet di pubblicizzazione.
In conclusione, pur ammettendo l'esistenza di tenui somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico tra i segni in questione e di una certa somiglianza concettuale, la considerazione delle peculiarità dell'uso dei marchi nel settore dell'abbigliamento porta il Tribunale a scartare che sussista un rischio di confusione tra i due marchi presso il pubblico interessato. Infatti, l'elemento più distintivo del marchio richiesto non coincide con l'unico elemento del marchio anteriore.
Documento di riferimento:
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 febbraio 2011, Annco, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Causa T-385/09.
In questa sentenza, il Tribunale evidenzia le peculiarità dell'uso del marchio nel settore dell'abbigliamento. Per determinare un rischio di confusione tra un marchio proposto e un marchio anteriore, infatti, occorre verificare se il pubblico stabilirà un nesso tra di essi, considerando la natura dei prodotti e il loro modo di commercializzazione, gli usi in materia di etichettatura di prodotti di abbigliamento e, infine, le aspettative e le abitudini del pubblico interessato. Innanzitutto, secondo il Tribunale, nel settore dell'abbigliamento "è frequente che il medesimo marchio presenti diverse configurazioni a seconda del tipo di prodotti che esso contraddistingue. In tale settore è infatti usuale che la stessa impresa di abbigliamento utilizzi marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con questo un elemento dominante comune, per distinguere le sue differenti linee di prodotti in materia di articoli di abbigliamento" (punto 45 della sentenza). In particolare, il pubblico "è abituato a che lo stesso produttore commercializzi varie linee di prodotti contenenti il nome del creatore e/o della casa di abbigliamento interessata, seguito dal nome della linea in funzione delle sue caratteristiche" (punto 47), ovvero, in altri termini, "è normale che un «marchio della casa» modifichi il proprio marchio aggiungendogli un elemento che caratterizza una linea secondaria" (punto 46).
I fatti all'origine della controversia riguardano la presentazione presso l'UAMI nel 2004, da parte della Annco, Inc. di una domanda di registrazione di marchio comunitario "Ann Taylor Loft" per prodotti di abbigliamento e accessori. Alla registrazione si oppone la Freche et fils associés, la casa francese proprietaria del marchio "Loft", registrato in Francia con effetto dal 2001 per prodotti identici. L'esame viene dunque limitato al territorio francese ed il pubblico di riferimento è individuato nel consumatore medio francese di articoli di pelletteria e di abbigliamento.
Secondo il Tribunale, la somiglianza globale tra due segni quali "Ann Taylor Loft" e "Loft" è debole. In primo luogo, tali marchi sono scarsamente simili sotto il profilo fonetico e visivo, in quanto tra loro esiste un'uguaglianza parziale. Riguardo alla somiglianza concettuale, elemento dominante del segno "Ann Taylor Loft", rispetto al pubblico interessato, è da considerarsi "ann taylor", non "loft". Infatti, una parola proveniente da una lingua straniera ma introdotta nella lingua nazionale e divenuta una parola nazionale a tutti gli effetti per indicare un tipo di alloggio ("loft") non può essere considerata un richiamo a un cognome straniero e dunque, nel caso di specie, non può portare alla confusione con un segno denominativo composto da un nome e da un cognome come "Ann Taylor Loft". Piuttosto, secondo il Tribunale, in relazione al pubblico nazionale del marchio anteriore l'elemento "ann taylor" attira molto di più l'attenzione e dunque è manifestamente molto più distintivo della parola «loft», per il fatto che quest'ultima possiede un significato chiaro e preciso, mentre il primo si riferisce a un nome e a un cognome stranieri. Invece, non si può sostenere che una parte del segno ("ann taylor") sia dominante nell'impressione complessiva in quanto godrebbe di notorietà presso il pubblico interessato, solamente sulla base di elementi di prova riferiti ad un Paese terzo e dell'esistenza di un sito internet di pubblicizzazione.
In conclusione, pur ammettendo l'esistenza di tenui somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico tra i segni in questione e di una certa somiglianza concettuale, la considerazione delle peculiarità dell'uso dei marchi nel settore dell'abbigliamento porta il Tribunale a scartare che sussista un rischio di confusione tra i due marchi presso il pubblico interessato. Infatti, l'elemento più distintivo del marchio richiesto non coincide con l'unico elemento del marchio anteriore.
Documento di riferimento:
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 febbraio 2011, Annco, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Causa T-385/09.
A seguito della proposta presentata la scorsa estate dalla Commissione europea di un regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto europeo (v. per i dettagli questo Bollettino, n. 4/10), gli Stati membri non sono stati in grado di trovare un accordo unanime, necessario per l'adozione del regolamento. In particolare l'Italia si è opposta ai requisiti in materia di traduzioni, secondo i quali, per diminuire gli attuali costi, il brevetto comune sarebbe valutato e rilasciato solo in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB): francese, inglese o tedesco. La proposta è complementare all'adozione di un sistema di brevetto unico a livello di Unione europea avente efficacia nell'insieme dell'UE.
Dato l'impasse sul regime di traduzione, dodici Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito) hanno chiesto alla Commissione di poter procedere comunque tra di loro nell'adozione di questa proposta, creando una "cooperazione rafforzata".
La Commissione ha dato il via libera all'iniziativa, tramite una proposta di decisione intesa ad autorizzare una cooperazione rafforzata per un sistema comune di tutela dei brevetti, che deve essere approvata a maggioranza qualificata dal Consiglio dei ministri dell'UE, previo accordo del Parlamento europeo. La Commissione presenterà nel 2011 proposte dettagliate per l'attuazione di una cooperazione rafforzata in materia di tutela comune dei brevetti, inclusi i requisiti in materia di traduzione.
In base alle regole del nuovo Trattato di Lisbona, la cooperazione rafforzata consente a nove o più paesi di portare avanti un'iniziativa in un dato settore se non è possibile che tutti gli Stati membri raggiungano un accordo entro un termine ragionevole. Gli altri Stati membri possono decidere di aderire in qualsiasi momento, prima o dopo l'avvio della procedura di cooperazione rafforzata.
Documento di riferimento:
Commissione europea, Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM (2010) 790, 14 dicembre 2010
Fonte:
Commissione europea, Comunicato stampa, Brevetti: la Commissione consente ad alcuni Stati membri di proseguire l'iniziativa per un brevetto comune, IP/10/1714, Bruxelles, 14 dicembre 2010
Con sentenza 28 ottobre 2010 la Corte si è pronunciata sul ricorso da parte della Commissione europea contro la Repubblica di Polonia relativo all'incompatibilità dell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta pari al 7% alle cessioni, importazioni e acquisti intracomunitari di articoli di abbigliamento e di accessori di moda per neonati nonché di calzature per bambini con la normativa comunitaria in materia di IVA.
Al riguardo, la Corte, cha ha ritenuto la misura polacca incompatibile con il diritto dell'Unione europea, ha affermato che il principio del sistema comune dell'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi, fino allo stadio del commercio al minuto, un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell'imposizione. Inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato le caratteristiche essenziali dell'IVA come segue: tali caratteristiche sono quattro: l'imposta in parola si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall'IVA dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso della detta imposta va a carico del consumatore finale.
Documento di riferimento:
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 ottobre 2010, Commissione europea contro Repubblica di Polonia, Causa C-49/09
Con sentenza 28 ottobre 2010 la Corte si è pronunciata sul ricorso da parte della Commissione europea contro la Repubblica di Polonia relativo all'incompatibilità dell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta pari al 7% alle cessioni, importazioni e acquisti intracomunitari di articoli di abbigliamento e di accessori di moda per neonati nonché di calzature per bambini con la normativa comunitaria in materia di IVA.
Al riguardo, la Corte, cha ha ritenuto la misura polacca incompatibile con il diritto dell'Unione europea, ha affermato che il principio del sistema comune dell'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi, fino allo stadio del commercio al minuto, un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell'imposizione. Inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato le caratteristiche essenziali dell'IVA come segue: tali caratteristiche sono quattro: l'imposta in parola si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall'IVA dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso della detta imposta va a carico del consumatore finale.
Documento di riferimento:
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 ottobre 2010, Commissione europea contro Repubblica di Polonia, Causa C-49/09
Circa 40 milioni di sigarette, 7 038 litri di alcohol e 8 milioni di articoli contraffatti compresi capi d'abbigliamento, calzature, giocattoli e prodotti elettronici, sono stati sequstrati nel corso dell'operazione doganale congiunta, coordinata dall'OLAF, l'Ufficio per la lotta antifrode. L'operazione "Sirocco", che ha portato anche all'arresto di 3 trafficanti d sigarette, è un progetto congiunto realizzato dall'Unione europea e da altri 11 paesi partner appartenenti all'Unione per il Mediterraneo I risultati finali di tale operazione, eseguita nel giugno 2010, sono stati resi pubblici in data 1° ottobre 2010.
Documento di riferimento:
Conunicato stampa della Commissione europea, "Operation Sirocco": 40 million cigarettes seized in joint customs operation, IP/10/1275, Bruxelles, 1° ottobre 2010
Per ulteriori informazioni al riguardo, clicca qui
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La Corte di Giustizia si pronuncia sul tentativo della Calvin Klein Trademark Trust di opporsi alla registrazione, richiesta all'UAMI dalla Zafra Marroquineros, del marchio denominativo CK CREACIONES KENNYA quale marchio comunitario, per prodotti in cuoio e prodotti di abbigliamento, scarpe e pelletteria.
Secondo la legislazione dell'Unione applicabile, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. L'esclusione vale anche se il marchio comunitario anteriore è il marchio che gode di notorietà nella Comunità.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso della Calvin Klein e appoggia le conclusioni del Tribunale di primo grado, secondo cui non sussiste tra i segni in questione un grado di somiglianza sufficiente per concludere nel senso dell'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico interessato, nonostante la notorietà dei marchi anteriori e l'identità dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto. L'esame di tali marchi dai punti di vista visivo, fonetico e concettuale mostra che l'impressione globale suscitata dai marchi anteriori è dominata dall'elemento «ck», mentre quella suscitata dal marchio richiesto è dominata dall'elemento «creaciones kennya». La Corte ricorda che in assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi considerati non sono sufficienti per constatare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto
Documento di riferimento:
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Causa C-254/09 P.
Il Tribunale di Primo Grado rigetta il ricorso della X Technology Swiss GmbH contro il rifiuto dell'UAMI di accettare la sua domanda di registrazione di "marchio di posizione riguardante il colore «arancione (Pantone 16-1359 TPX)". Con una particolareggiata analisi e discussione, il Tribunale rigetta tutti gli argomenti della ditta svizzera, volti a sostenere che la colorazione arancione della punta di un calzino sportivo a maglia sia un carattere distintivo, requisito indispensabile per la registrazione di un marchio.
Documento di riferimento:
Sentenza del Tribunale 15 giugno 2010, X Technology Swiss/UAMI (Colorazione arancione della punta di un calzino), Causa T-547/08
La relazione della Commissione europea sull'azione doganale dell'UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale evidenzia una tendenza all'aumento nella quantità di merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. Nel 2009 sono stati registrati oltre 43.500 casi di beni fermati dalle dogane, per complessivi 118 milioni di articoli. Mentre nel passato i beni maggiormente colpiti da violazione dei DPI erano gli articoli di lusso, attualmente vengono colpiti con sempre maggiore frequenza quelli utilizzati dai cittadini nella vita quotidiana. Fra i beni sequestrati più frequentemente, le sigarette rappresentano il 19%, gli altri prodotti del tabacco il 16%, le marche commerciali il 13%, i medicinali il 10%; abbigliamento e accessori si attestano rispettivamente al 5% e all'1%. La Cina continua a essere il principale paese di origine dei prodotti che violano i DPI, corrispondente al 64% di tali articoli; per l'abbigliamento, la Cina rappresenta il Paese d'origine del 72% degli articoli, la Turchia il 7%, la Polonia il 5%. Oltre il 77% di tutte le merci sequestrate è stato distrutto oppure si è avviato un procedimento giudiziario per accertarne la violazione.
Documenti di riferimento:
Commissione europea, Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights. Results at the EU Border, Bruxelles, 22 luglio 2010
Comunicato stampa della Commissione europea, Lotta ai falsi: la Commissione pubblica la relazione annuale sulle azioni doganali dell'UE per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, IP/10/995, Bruxelles, 22 luglio 2010
Il governo tailandese aveva presentato, nel 2004, una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), per alcuni prodotti descritti come "seta" e "articoli d'abbigliamento in seta". Due imprese stabilite in Germania e in Austria si sono opposte alla registrazione, facendo valere un rischio di confusione, ai sensi della legislazione dell'Unione europea sul marchio, tra il segno figurativo proposto e il marchio figurativo da loro precedentemente depositato per le stesse categorie di prodotti: in essi risalta l'illustrazione di un pavone. Ricevendo risposta negativa da parte dell'UAMI, hanno proposto ricorso al Tribunale di Primo Grado, il quale però ha concluso a favore dell'inesistenza del rischio di confusione.
Secondo il Tribunale, nonostante che i marchi siano diversi sul piano figurativo, tuttavia il fatto che una parte del pubblico raggiunto dai prodotti coperti dai marchi in questione riconosca un pavone nei due elementi figurativi potrebbe condurre ad una certa somiglianza concettuale dei segni in conflitto, derivante dal fatto che due marchi utilizzano immagini concordanti nel loro contenuto semantico, nel senso che immagini siffatte suggeriscono o trasmettono un'idea di bellezza o di eleganza dei prodotti di cui trattasi, la quale viene tradizionalmente attribuita al pavone. Tuttavia, una tale somiglianza concettuale deve essere considerata debole a causa del fatto che, solo indirettamente, i segni in conflitto suggeriscono o trasmettono al pubblico interessato lo stesso contenuto concettuale. Inoltre, la semplice somiglianza concettuale tra i marchi non è sufficiente a creare un rischio di confusione, a meno che il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, o intrinsecamente, o grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico.
Nella valutazione globale del rischio di confusione, occorre analizzare le condizioni obiettive nelle quali i marchi possono presentarsi sul mercato. L'importanza degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni può dipendere, in particolare, dalle caratteristiche intrinseche degli stessi o dalle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi contrassegnati dai marchi in conflitto. Ove i prodotti contrassegnati dai marchi in questione siano, di norma, venduti in negozi self-service, in cui è lo stesso consumatore a scegliere il prodotto, facendo quindi affidamento principalmente sull'immagine del marchio apposto su di esso, una somiglianza visiva tra i segni avrà, in linea generale, maggiore rilevanza. Le differenze visive e fonetiche accertate sono idonee a neutralizzare la debole somiglianza concettuale. Infatti, è assolutamente improbabile che il pubblico interessato, che si trovi di fronte ai due segni in oggetto, possa credere che si tratti di varianti dello stesso marchio o di sottomarchi di uno stesso fabbricante.
Documento di riferimento:
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 aprile 2010, Peek & Cloppenburg e van Graaf GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Causa T-361/08.
Documento di riferimento:
Consiglio dell'Unione europea, Risoluzione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, 1 marzo 2010, GU C 56 del 06.03.2010, pp. 1-4
L'OLAF, l'Ufficio Anti-frode della Commissione europea, ha recentemente concluso tre successive indagini su importazioni di tessili nell'Unione europea, in particolare jeans e magliette, originari di Paesi dell'Est asiatico tra cui soprattutto la Cina, ma per i quali documenti di importazione contraffatti o ottenuti impropriamente indicavano il Bangladesh quale Paese d'origine.
Le esportazioni di prodotti originari del Bangladesh infatti beneficiano dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione europea con il trattamento preferenziale del dazio zero riservato ai Paesi meno avanzati dal Sistema di Preferenze Generalizzate concesse ai Paesi in Via di Sviluppo. In tal modo, gli importatori hanno eluso gli oneri daziari per oltre 50 milioni di euro, che saranno oggetto di recupero da parte delle autorità doganali degli Stati membri.
Fonte:
Comunicato stampa OLAF/09/18, 22/12/2009, "Bangladesh used as cover-up for textile scam", consultabile qui
La collaborazione tra l'OLAF (Ufficio di Lotta Anti-Frode della Commissione europea), Eurojust, Europol e le autorità doganali austriache e di altri Stati membri ha portato un tribunale di Vienna a condannare a due anni e mezzo di reclusione e al pagamento di una multa di 50 milioni di euro un individuo responsabile di una vasta frode relativa all'importazione di prodotti tessili originari della Cina.
La fronde consisteva nell'elusione dei dazi doganali tramite la falsa dichiarazione dell'origine e del valore delle merci, fino a 15 volte inferiore rispetto a quello corretto, nonché dell'imposta sul valore aggiunto tramite la vendita delle merci, sdoganate presso uffici doganali minori in uno o più Stati membri, in un altro Stato membro dove l'acquirente che avrebbe dovuto versare l'IVA era inesistente o cessava presto l'attività.
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Il Tribunale di primo grado conferma la decisione dell'UAMI secondo la quale un marchio, costituito da una linea curva e ascendente simile a un mezzo "smiley", è sprovvisto del carattere distintivo minimo richiesto per eludere l'impedimento assoluto alla registrazione stabilito dal regolamento n.40/94 e conseguentemente la sua protezione nella Comunità deve essere rifiutata. I prodotti per i quali era stata chiesta la protezione di tale marchio nella Comunità rientrano, tra altro, nella classe 25 relativa agli indumenti, ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.
Documento di riferimento: Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 29 settembre 2009, The Smiley Company SPRL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Causa T-139/08.
Il Tribunale di primo grado conferma la decisione dell'UAMI secondo la quale un marchio, costituito da una linea curva e ascendente simile a un mezzo "smiley", è sprovvisto del carattere distintivo minimo richiesto per eludere l'impedimento assoluto alla registrazione stabilito dal regolamento n.40/94 e conseguentemente la sua protezione nella Comunità deve essere rifiutata. I prodotti per i quali era stata chiesta la protezione di tale marchio nella Comunità rientrano, tra altro, nella classe 25 relativa agli indumenti, ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.
Documento di riferimento: Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 29 settembre 2009, The Smiley Company SPRL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Causa T-139/08.